L’inversione logica nella trattazione dei problemi è
palese. Prima si sarebbero dovute garantire le condizioni per eliminare
l’attuale eccessiva durata dei processi, e dopo definire la lunghezza
della prescrizione tenendo conto dei tempi processuali abbreviati.
Ignorando
questa regola elementare, la riforma, quantomeno in alcuni settori di
criminalità, rischia di trasformarsi in una sorta di amnistia di fatto
destinata a procrastinarsi nel futuro chissà fino a quando.
Il differente impatto della
nuova disciplina sui singoli reati pone, in realtà, un’ulteriore
questione di ragionevolezza: la durata della prescrizione rischia di
diventare la conseguenza casuale della pena prevista anni fa da un
legislatore diverso, che, sicuramente, non poteva immaginare che, anni
dopo, la sua scelta avrebbe condizionato in un modo piuttosto che in un
altro il tempo necessario ad estinguere i reati.
La realtà è
che la graduazione della pena e la determinazione dei tempi della
prescrizione dovrebbero essere definite in un unico contesto, poiché
soltanto così il legislatore è in grado di determinare con razionalità
la disciplina che intende realizzare.
Desta inoltre qualche
preoccupazione il secondo grande capitolo trattato dalla legge: la
nuova disciplina dei recidivi, cioè delle persone che, essendo state
condannate per un reato, ne commettono successivamente un altro.
Qui
la scelta politico-criminale adottata è netta. Nei confronti dei
recidivi si prevede un forte, indifferenziato, inasprimento del
trattamento penale, che si realizza attraverso un significativo aumento
della pena, un consistente allungamento dei tempi della prescrizione,
una forte restrizione dei benefici previsti dalla legge penitenziaria.
Non è tuttavia ragionevole che si introduca un
appesantimento indifferenziato delle pene ed una limitazione
indifferenziata dei benefici penitenziari nei confronti di tutti i
recidivi, che possono essere soltanto piccoli delinquenti di strada,
tossicodipendenti, persone emarginate poco pericolose.
I
possibili effetti sulla gestione carceraria dei detenuti sono, per
altro verso, preoccupanti. Già oggi gli istituti di pena sono
sovraffollati. Il nuovo trattamento generalizzato dei recidivi
determinerà un ulteriore incremento dei carcerati.
Nelle
prigioni entreranno persone senza speranza di un qualche beneficio o
premio. Diventerà pertanto sempre più difficile controllare la
detenzione e si rischierà di aprire una nuova stagione di rivolte
carcerarie.
La
criminalità deve essere piuttosto fronteggiata bilanciando le esigenze
della difesa sociale con quelle della funzione rieducativa della pena e
di un trattamento penitenziario coerente a tale funzione.
Lo
stabilisce la stessa Costituzione quando nell’art. 27 comma 3 prevede
che le pene devono essere umane e devono tendere alla rieducazione del
condannato.