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30 Novembre 2005

Amnistia di fatto

Autore: Carlo Federico Grosso
Fonte: La Stampa
Il Parlamento ha approvato la ex Cirielli, non più salva-Previti a
causa dell’emendamento che ha escluso l’applicazione delle nuove norme
sulla prescrizione nei processi in fase di giudizio.
Il testo
emendato è un po’ migliore di quello originario. L’esclusione
dell’applicazione della nuova disciplina nei processi che hanno
raggiunto la fase del giudizio evita quantomeno che le disposizioni che
accorciano la prescrizione travolgano centinaia di processi in corso.
Permangono peraltro profili di grave irragionevolezza.
E’ irragionevole che nei confronti di numerosi reati, fra i
quali il peculato, la corruzione per un atto contrario ai doveri
d’ufficio, la concussione, molti reati economici, sia stato previsto un
accorciamento rilevante dei tempi della prescrizione senza avere
preventivamente messo in cantiere una riforma dell’organizzazione
giudiziaria e dei codici penali in grado di velocizzare le cadenze dei
processi.

L’inversione logica nella trattazione dei problemi è
palese. Prima si sarebbero dovute garantire le condizioni per eliminare
l’attuale eccessiva durata dei processi, e dopo definire la lunghezza
della prescrizione tenendo conto dei tempi processuali abbreviati.

Ignorando
questa regola elementare, la riforma, quantomeno in alcuni settori di
criminalità, rischia di trasformarsi in una sorta di amnistia di fatto
destinata a procrastinarsi nel futuro chissà fino a quando.

Né vale obbiettare che la riduzione dei tempi necessari a
prescrivere in molti casi non è elevata, e che in altri la durata
diventa addirittura più lunga.

Il differente impatto della
nuova disciplina sui singoli reati pone, in realtà, un’ulteriore
questione di ragionevolezza: la durata della prescrizione rischia di
diventare la conseguenza casuale della pena prevista anni fa da un
legislatore diverso, che, sicuramente, non poteva immaginare che, anni
dopo, la sua scelta avrebbe condizionato in un modo piuttosto che in un
altro il tempo necessario ad estinguere i reati.

La realtà è
che la graduazione della pena e la determinazione dei tempi della
prescrizione dovrebbero essere definite in un unico contesto, poiché
soltanto così il legislatore è in grado di determinare con razionalità
la disciplina che intende realizzare.

Desta inoltre qualche
preoccupazione il secondo grande capitolo trattato dalla legge: la
nuova disciplina dei recidivi, cioè delle persone che, essendo state
condannate per un reato, ne commettono successivamente un altro.

Qui
la scelta politico-criminale adottata è netta. Nei confronti dei
recidivi si prevede un forte, indifferenziato, inasprimento del
trattamento penale, che si realizza attraverso un significativo aumento
della pena, un consistente allungamento dei tempi della prescrizione,
una forte restrizione dei benefici previsti dalla legge penitenziaria.

In questi termini la nuova disciplina della recidiva non mi
persuade. E’ giusto che nei confronti di criminali pericolosi il
diritto penale debba essere rafforzato (in questa prospettiva la legge
prevede opportunamente un aumento delle pene stabilite per taluni reati
di mafia).

Non è tuttavia ragionevole che si introduca un
appesantimento indifferenziato delle pene ed una limitazione
indifferenziata dei benefici penitenziari nei confronti di tutti i
recidivi, che possono essere soltanto piccoli delinquenti di strada,
tossicodipendenti, persone emarginate poco pericolose.

I
possibili effetti sulla gestione carceraria dei detenuti sono, per
altro verso, preoccupanti. Già oggi gli istituti di pena sono
sovraffollati. Il nuovo trattamento generalizzato dei recidivi
determinerà un ulteriore incremento dei carcerati.

Nelle
prigioni entreranno persone senza speranza di un qualche beneficio o
premio. Diventerà pertanto sempre più difficile controllare la
detenzione e si rischierà di aprire una nuova stagione di rivolte
carcerarie.

La realtà è che non si può pretendere di gestire la criminalità facendo affidamento soltanto sugli strumenti della repressione.

La
criminalità deve essere piuttosto fronteggiata bilanciando le esigenze
della difesa sociale con quelle della funzione rieducativa della pena e
di un trattamento penitenziario coerente a tale funzione.

Lo
stabilisce la stessa Costituzione quando nell’art. 27 comma 3 prevede
che le pene devono essere umane e devono tendere alla rieducazione del
condannato.