23 Giugno 2004
La Nuova Europa
Breve storia
L’Unione Europea è il risultato di un processo d’integrazione che si fonda su tre Comunità fondamentali. La prima fu la Comunità europea del carbone e dell’acciaio (CECA) fondata nel 1951 con il Trattato di Parigi da sei stati europei: il Belgio, la Francia, la Germania, l’Italia, il Lussemburgo e i Paesi Bassi. Questi paesi misero nelle mani di un organo indipendente chiamato Alta Autorità il potere di decidere sulle questioni più importanti che riguardavano l’industria del carbone e dell’acciaio. Successivamente nel 1957 gli stessi stati decisero di rafforzare la collaborazione con il Trattato di Roma, che istituì la Comunità economica europea (CEE), che il Trattato di Maastricht del 1992 sostituì con la Comunità Europea (CE), e la Comunità europea dell’Energia atomica (EURATOM o CEEA). Con questo Trattato vennero rimosse le barriere doganali tra gli Stati membri creando un mercato comune. Ai sei paesi fondatori si aggiunsero nel 1973 la Danimarca, l’Irlanda e il Regno Unito; nel 1981 la Grecia; nel 1986 il Portogallo e la Spagna e nel 1995 l’Austria, la Finlandia e la Svezia, allargando in tal modo la collaborazione. Il primo maggio del 2004 sono entrati a far parte dell’UE anche Cipro, Repubblica Ceca, Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Slovacchia e Slovenia.
I prossimi ingressi
I paesi candidati all’ingresso dell’Unione Europea sono Bulgaria, Romania e Turchia. La Bulgaria e la Romania entreranno a far parte dell’Unione nel 2007, a condizione che soddisfino i requisiti per l’adesione entro il termine previsto. L’UE ha già dato il suo appoggio. Per un terzo paese candidato, la Turchia, non è ancora stata fissata la data definitiva dei negoziati di adesione. Alla fine del 2004 l’Unione dovrà procedere al riesame per verificare che la Turchia soddisfi i criteri politici per l’adesione, in termini di rispetto dei diritti umani, stato di diritto e tutela delle minoranze. Se l’esito del riesame sarà positivo, i negoziati potrebbero iniziare entro breve termine. Anche la richiesta di adesione inoltrata dalla Croazia nel febbraio 2003 è attualmente all’esame della Commissione europea. Ricordiamo che il Trattato sull’Unione Europea, entrato in vigore nel 1993, sancisce (all’articolo 49) che ogni Stato europeo che rispetti i principi di libertà e democrazia, i diritti dell’uomo e le libertà fondamentali, nonché lo Stato di diritto, può chiedere di diventare membro dell’Unione. I criteri utilizzati per stabilire l’idoneità all’ingresso sono cinque. Lo Stato deve prepararsi all’adozione dell’acquis communautaire, ciò è possibile rendendo più efficienti le strutture burocratiche e amministrative, consolidando i sistemi giudiziari e sviluppando la sicurezza delle frontiere orientali. Deve essere uno stato di diritto, rispettare e tutelare i diritti dell’uomo e delle minoranze; deve avere un’economia di mercato funzionante e dimostrare capacità di fare fronte alle forze del mercato nonché alla pressione concorrenziale all’interno dell’Unione. Infine deve dimostrare di avere la capacità di assumersi gli obblighi che comporta l’adesione all’UE, compresi quelli relativi all’unione economica e monetaria.
La Costituzione Europea
Approvata il 18 giugno 2004
Il Progetto di trattato che istituisce una Costituzione per l’Europa elaborato dalla Convenzione è destinato a facilitare i Trattati e a rendere il sistema di decisione dell’UE più trasparente. La Costituzione d’Europa è il passo definitivo verso un’unione politica: quella dei cittadini e quella degli Stati membri. In essa vengono sanciti i diritti dei cittadini integrando la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, offrendo ai cittadini nuove possibilità di partecipazione, stabilendo una divisione dei poteri chiara e trasparente tra Unione e Stati membri, garantendo ai Parlamenti nazionali i mezzi per intervenire. I poteri dell’Unione vengono ampliati secondo le richieste dei cittadini. E’ prevista l’istituzione dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, una lotta più efficace alla criminalità, il riconoscimento tra stati membri dei loro diversi diritti civili, e l’istituzione di un ministro degli esteri europeo che agirà e parlerà nel mondo a nome dell’Europa. Infine, la creazione di un’Agenzia europea per gli armamenti. Inoltre la Costituzione mira a dotare l’Europa di istituzioni stabili, democratiche e efficienti: il Parlamento europeo diventerebbe il principale legislatore dell’Unione. Farà le leggi insieme al Consiglio. La legislazione europea sarà frutto dell’accordo tra i rappresentanti eletti dei cittadini e gli Stati.
Istituzioni/La Commissione
La Commissione è l’Istituzione che cura l’interesse dell’Unione europea, ed è un organo indipendente in quanto opera in modo svincolato dai Governi degli Stati membri.
E’ il motore dell’intera attività europea, e, grazie al potere d’iniziativa legislativa, che consiste nella presentazione delle proposte di legge al Consiglio, è in grado di concretizzare le politiche europee. Tra i suoi poteri vi sono quello di esecuzione delle decisioni dell’Unione europea, di gestione del bilancio, e di controllo dell’operato delle istituzioni comunitarie nonché del rispetto dei trattati.
La Commissione è formata da venti commissari, ma dopo il primo maggio del 2004, ossia dopo l’entrata dei 10 paesi dell’Europa orientale e meridionale, il numero di membri della Commissione sarà inferiore rispetto al numero di stati membri. Il numero esatto di membri della Commissione deve essere regolato dal Consiglio all’unanimità ed i membri saranno scelti secondo un sistema di rotazione basato sul principio di uguaglianza (Trattato di Nizza). E’ nominata per cinque anni ed è soggetta ad un voto d’investitura del Parlamento Europeo.
Istituzioni/Il Consiglio
Il Consiglio è un organo composto dai ministri degli Stati membri e dai suoi rappresentanti. Ha poteri decisionali in materia di affari esteri, agricoltura, industria, trasporti, finanze, per citarne alcuni. Stabilisce inoltre le regole per tutte le attività della Comunità europea e quindi in materie che riguardano il mercato unico la libera circolazione dei beni, delle persone, dei servizi e dei capitali. Inoltre è responsabile della cooperazione intergovernativa in materia di politica estera e sicurezza comune e di giustizia degli affari interni. La presidenza del Consiglio è esercitata a turno da ciascuno stato membro e dura in carica sei mesi.
Istituzioni/Il Parlamento
Il Parlamento europeo rappresenta i “popoli degli Stati riuniti nella Comunità”. Legittimato dal suffragio universale diretto ed eletto ogni cinque anni, con il Trattato di Maastricht del 1992 e quello di Amsterdam del 1997, il Parlamento europeo si è trasformato in un’autentica assemblea legislativa. Tra i poteri che gli vengono riconosciuti: il potere legislativo, che con la procedura di codecisione il Parlamento condivide egualmente con il Consiglio, e il potere di bilancio, grazie al quale ogni anno, il Parlamento europeo approva il bilancio. Ha un potere di controllo nei confronti delle istituzione europee, in particolare, nei confronti della Commissione. Particolare importanza ricopre la mozione di censura che può determinare le dimissioni in blocco della Commissione se votata dalla maggioranza assoluta dei deputati con due terzi dei voti espressi. Infine, approva importanti accordi internazionali come quello di adesione all’unione Europea.
Nonostante l’ingresso dei nuovi stati (Estonia, Lettonia. Lituania, Polonia, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Ungheria, Slovenia, Cipro e Malta), il numero dei parlamentari per la legislatura 2004-2009 rimane di 626. Pertanto il numero dei parlamentari italiani verrà ridotto da 87 a 78. Il protocollo relativo all’ingrandimento dell’Unione Europea del trattato di Nizza, ha stabilito che se il numero totale dei membri fosse meno di 732, (in caso di un mancato allargamento a Romania e Bulgaria), una correzione proporzionale dovrebbe essere applicata al numero di rappresentanti da scegliere in ogni stato membro, di modo che il numero totale si avvicini il più possibile a 732.
Istituzioni/Corte dei Conti
La Corte dei Conti è un organo indipendente che controlla la buona gestione delle finanze comunitarie, segnalando le eventuali irregolarità al Parlamento Europeo e al Consiglio. Si compone di 15 membri, che sono scelti fra persone che appartengono o hanno appartenuto nei loro paesi ai controlli contabili esterni o che sono particolarmente qualificate per questo ufficio. La loro indipendenza deve essere oltre dubbio. Sono nominati per un termine di sei anni. Il periodo d’attività dei membri della Corte dei conti sarà rinnovabile. Sceglieranno il presidente della Corte dei conti fra dal loro numero per un termine di tre anni. Il presidente può essere rieletto. I membri della Corte dei conti, nell’interesse generale della Comunità, devono essere completamente indipendenti nelle prestazioni delle loro funzioni.
Istituzioni/Corte di giustizia
Compito della Corte di giustizia delle Comunità europee è quello di assicurare la corretta applicazione nonché interpretazione della legislazione comunitaria. Ha inoltre il compito di dirimere le controversie sul modo d’interpretare i trattati e la normativa dell’UE. La Corte di Giustizia non deve essere confusa con la Corte internazionale di giustizia dell’Aia, che dipende dalle nazioni Unite, e dalla Corte europea dei diritti dell’uomo che dipende dal Consiglio d’Europa (organo intergovernativo composto da 43 stati membri che ha il compito di promuovere l’adozione delle convenzioni paneuropee). Si compone di 15 giudici nominati dagli Stati membri, di cui 8 sono avvocati generali.
Banca Centrale e Bei
La BCE è responsabile della politica monetaria della zona dell’Euro, e prende pertanto le decisioni sulla politica monetaria europea, stabilendo ad esempio il tasso d’interesse. Tra i suoi obiettivi vi è quello di evitare l’inflazione, stabilizzando i prezzi. Il suo comitato esecutivo è formato da sei membri e il consiglio direttivo riunisce i governatori delle banche centrali dei dodici paesi che hanno optato per la moneta unica e i membri del comitato esecutivo. La Banca Europea per gli Investimenti – BEI ha invece lo scopo di aiutare a realizzare gli obiettivi dell’Unione Europea finanziando determinati tipi di progetti. I progetti scelti sono quelli che fanno avanzare l’integrazione europea, promuovono uno sviluppo equilibrato, con una coesione economica e sociale e un’economia innovativa basata sulle conoscenze. La Banca non persegue fini di lucro.
L’Unione Europea oggi
Le istituzioni
Le istituzioni dell’Unione europea sono cinque: Commissione Europea, Consiglio, Parlamento Europeo, Corte dei Conti e Corte di giustizia europea. Vi sono altri organi che li affiancano: la Banca centrale Europea, la Banca Europea degli investimenti, il Comitato economico sociale europeo, il Comitato delle regioni e il Mediatore europeo.
Altri organismi
Il Comitato economico e sociale è un organo composto da 222 membri, destinati ad aumentare con le nuove adesioni. Rappresenta le varie categorie economiche e sociali dell’Unione: dai datori di lavoro ai sindacati, dai consumatori agli ecologisti. Si tratta di un organo consultivo chiamato ad a dare pareri su importanti aspetti delle nuove iniziative dell’UE.
Il Comitato delle regioni è l’organo che rappresenta le autorità locali e regionali, che vengono consultate prima che l’UE prenda decisioni in vari ambiti come quello dell’istruzione, della sanità, dell’occupazione o dei trasporti. Il Comitato è composto da 222 membri (il numero aumenterà nel 2004) che sono spesso presidenti di regioni o sindaci di città.
Il Mediatore Europeo è nominato dal Parlamento europeo ad ogni nuova legislatura ed è valido sino alla seguente. Riceve le denunce di qualsiasi cittadino dell’Unione o di qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o che abbia la sede sociale in uno Stato membro, denunce che devono riguardare casi di cattiva amministrazione nell’operato delle istituzioni o degli organi comunitari, (eccetto la Corte di giustizia ed il Tribunale di primo grado nell’esercizio delle loro funzioni giurisdizionali).Qualora il mediatore constati un caso di cattiva amministrazione egli indaga l’istituzione interessata, ricerca una soluzione che possa risolvere il problema e propone eventualmente progetti a cui l’istituzione è tenuta a rispondere entro tre mesi, attraverso un parere circostanziato.