Il giovin virgulto individuato dalla Casa delle Libertà per la presidenza
del Senato, in nome del rinnovamento della politica, si chiama Giulio
Andreotti.
Molti eccepiscono che l’ex (sette volte) presidente del Consiglio
ha pochi tratti in comune con Silvio Berlusconi. Ma almeno uno ce l’ha: una
prescrizione.
Nella sentenza più agghiacciante (e dunque più sconosciuta)
pronunciata nella storia della giustizia occidentale, è scritto che
Andreotti ha “commesso” il reato di associazione per delinquere (Cosa
Nostra, per la precisione) fino al 1980, e se l’è cavata solo grazie al
fattore-tempo.
E’ la sentenza emessa dalla Corte d’appello di Palermo nel
2003 e resa definitiva dalla Cassazione nel 2004. I giudici di appello
parlano di “una autentica, stabile ed amichevole disponibilità dell’imputato
verso i mafiosi” fino alla “primavera del 1980”.
Nel dettaglio, ritengono
provate le “amichevoli e anche dirette relazioni del sen. Andreotti con gli
esponenti di spicco della cosiddetta ala moderata di Cosa Nostra, Stefano
Bontate e Gaetano Badalamenti, propiziate dal legame del predetto con l’on.
Salvo Lima, ma anche con i cugini Salvo, essi pure organicamente inseriti in
Cosa Nostra”;
i “rapporti di scambio che dette amichevoli relazioni hanno
determinato: il generico appoggio elettorale alla corrente andreottiana; il
solerte attivarsi dei mafiosi per soddisfare, ricorrendo ai loro metodi,
talora anche cruenti, possibili esigenze di per sé, non sempre di
contenuto illecito – dell’ imputato o di amici del medesimo; la palesata
disponibilità e il manifestato buon apprezzamento del ruolo dei mafiosi da
parte dell’imputato”;”la travagliata, ma non per questo meno sintomatica ai
fini che qui interessano, interazione dell’imputato con i mafiosi nella
vicenda Mattarella, risoltasi, peraltro, nel drammatico fallimento del
disegno del predetto di mettere sotto il suo autorevole controllo la azione
dei suoi interlocutori ovvero, dopo la scelta sanguinaria di costoro, di
tentare di recuperarne il controllo, promuovendo un definitivo, duro
chiarimento, rimasto infruttuoso per l’atteggiamento arrogante assunto dal
Bontate”.
Insomma “il sen. Andreotti ha avuto piena consapevolezza che suoi
sodali siciliani intrattenevano amichevoli rapporti con alcuni boss mafiosi;
ha quindi, a sua volta, coltivato amichevoli relazioni con gli stessi boss;
ha palesato agli stessi una disponibilità non meramente fittizia, ancorché
non necessariamente seguita da concreti, consistenti interventi agevolativi;
ha loro chiesto favori; li ha incontrati; ha interagito con essi; ha loro
indicato il comportamento da tenere in relazione alla delicatissima
questione Mattarella, sia pure senza riuscire, in definitiva, a ottenere che
le stesse indicazioni venissero seguite; ha indotto i medesimi a fidarsi di
lui e a parlargli anche di fatti gravissimi (come l’assassinio del
Presidente Mattarella) nella sicura consapevolezza di non correre il rischio
di essere denunciati; ha omesso di denunciare le loro responsabilità, in
particolare in relazione all’omicidio del Presidente Mattarella, malgrado
potesse, al riguardo, offrire utilissimi elementi di conoscenza”.
Conclusione: “La Corte ritiene che sia ravvisabile il reato di
partecipazione alla associazione per delinquere nella condotta di un
eminentissimo personaggio politico nazionale, di spiccatissima influenza
nella politica generale del Paese ed estraneo all’ambiente siciliano, il
quale, nell’arco di un congruo lasso di tempo, … incontri ripetutamente
esponenti di vertice della stessa associazione; intrattenga con gli stessi
relazioni amichevoli, rafforzandone la influenza; appalesi autentico
interessamento in relazione a vicende particolarmente delicate per la vita
del sodalizio mafioso; indichi ai mafiosi, in relazione a tali vicende, le
strade da seguire e discuta con i medesimi anche di fatti criminali
gravissimi da loro perpetrati in connessione con le medesime vicende, senza
destare in essi la preoccupazione di venire denunciati; ” dia a detti
esponenti mafiosi segni autentici e non meramente fittizi di amichevole
disponibilità, idonei… a contribuire al rafforzamento della organizzazione
criminale, inducendo negli affiliati, anche per la sua autorevolezza
politica, il sentimento di essere protetti al più alto livello del potere
legale”. Quanto basta per affermare che “il reato è concretamente
ravvisabile a carico del sen. Andreotti”, anche se “estinto per
prescrizione”.