Le modifiche all’architettura dello Stato.
DEVOLUTION
Le Regioni avranno potere legislativo esclusivo per l’assistenza e l’organizzazione sanitaria; l’organizzazione scolastica, la gestione degli istituti scolastici, la definizione della parte dei programmi scolastici e formativi di interesse specifico della regione; la polizia amministrativa regionale e locale. È stata prevista una clausola di interesse nazionale: il governo può bloccare una legge regionale se ritiene che questa pregiudichi l’interesse nazionale. L’esecutivo potrà invitare la Regione a cancellarla e se la risposta sarà negativa, la questione sarà sottoposta al Parlamento in seduta comune che avrà quindici giorni di tempo per annullarla.
BICAMERALISMO
Sparirà il bicameralismo perfetto. La Camera esaminerà le leggi sulle materie riservate allo Stato (politica estera, immigrazione, difesa etc.); il Senato federale avrà 30 giorni (15 nel caso di decreti) per proporre modifiche ma su queste modifiche sarà comunque la Camera a decidere in via definitiva. Il Senato invece si occuperà delle leggi che riguardano materie riservate sia allo Stato sia alle Regioni (le materie concorrenti stabilite dall’art. 117 della Costituzione). In questo caso la Camera potrà proporre modifiche ma sarà il Senato ad avere l’ultima parola.
PREMIERATO
Si rafforzano i poteri del premier: per l’insediamento non avrà più bisogno della fiducia della Camera. La sua elezione sarà di fatto diretta: i candidati premier saranno collegati con i candidati alla Camera e sulla base del risultato elettorale il capo dello Stato nominerà primo ministro il candidato della coalizione vincente. Il premier avrà il potere di nominare e di revocare i ministri e potrà decidere di sciogliere la Camera. I deputati della maggioranza potranno presentare una mozione di sfiducia costruttiva che dovrà però indicare anche il nome di un nuovo premier (espressione della stessa maggioranza).
CAPO DELLO STATO
Il capo dello Stato «rappresenta la nazione, è garante della Costituzione e dell’unità federale della Repubblica». Sarà eletto dall’«assemblea della Repubblica», composta da deputati, senatori, presidenti delle Regioni e due delegati per ogni consiglio regionale. L’età minima per salire al Quirinale scenderà da 50 a 40 anni. Tra le sue prerogative sono confermate la promulgazione delle leggi, l’indizione di elezioni e referendum, l’invio di messaggi alle Camere; perde il potere di nominare e revocare i ministri, e di sciogliere la Camera. Potrà concedere la grazia.
CORTE COSTITUZIONALE E CSM
La Consulta sarà composta ancora da 15 giudici ma saliranno da 5 a 7 quelli di nomina parlamentare: 4 nominati dal Senato federale e 3 dalla Camera; il capo dello Stato e le supreme magistrature ne indicheranno 4 ciascuno invece degli attuali 5. Per i tre anni successivi alla scadenza dell’incarico i giudici costituzionali non potranno far parte del governo o del Parlamento né ricoprire incarichi di nomina governativa. Nuovi criteri anche per la nomina del Csm: per i due terzi sarà eletto dai magistrati; per un sesto dalla Camera e per un sesto dal Senato federale (oggi un terzo è eletto dal Parlamento in seduta comune).